DoC, DoI e modelli equivalenti

Dichiarazione di conformità Ue (DoC)  

Per immettere prodotti nel mercato dell'Ue, occorre preparare e firmare una Dichiarazione di conformità (DoC). 

La Dichiarazione di conformità è specifica per ogni prodotto e conferma che tale prodotto è conforme alle normative vigenti.

 Non esiste una dichiarazione di conformità specifica per la progettazione ecocompatibile, ma è necessario aggiungere tale tipo di informazioni alla dichiarazione generale che copre tutta la legislazione Ue pertinente. Poiché la legislazione sull'etichettatura energetica non riguarda i requisiti minimi, non rientra nella Dichiarazione di conformità.

Ecco una serie di informazioni che riassumono i principali contenuti della Dichiarazione di conformità. 

La Dichiarazione di conformità deve contenere:  

  • Intestazione “Dichiarazione di conformità”
  • Nome e indirizzo professionale (è possibile aggiungere anche il sito web)
  • Descrizione del modello di prodotto che ne consenta la rintracciabilità (occorre indicare marca e nome del modello, si può fare riferimento a un numero di lotto o di serie e si possono aggiungere foto)
  • La dichiarazione deve contenere esplicitamente le seguenti affermazioni:  
    • "La presente Dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità di [nome e indirizzo del fornitore]". 
    • "L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione europea" seguita dall'elenco delle normative relative a un prodotto specifico. 
      • Direttiva 2009/125/CE Ecodesign 
        • Regolamento di attuazione specifico del prodotto 
    • Elenco di eventuali altre normative: 
      • Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
      • Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
      • Direttiva 2011/65/UE RoHS
      • Direttiva 2014/53/UE RED
  • Per ogni regolamento applicabile, devono essere elencate le norme europee armonizzate che sono state seguite
  • Nome e riferimento dell'organismo notificato, se ha partecipato alla valutazione della conformità
  • Luogo e data in cui è stata firmata la valutazione della conformità: la data della firma non deve essere precedente al completamento della valutazione di conformità da parte del fabbricante e non successiva alla data di immissione sul mercato
  • Nome e firma della persona autorizzata a impegnare il fornitore.

Se il prodotto viene modificato, deve essere emessa una nuova dichiarazione di conformità in linea con le disposizioni vigenti. 

La Dichiarazione di conformità deve essere redatta in tutte le lingue ufficiali dei Paesi dell'UE in cui il prodotto viene commercializzato. Il documento può essere multilingue.

Per i prodotti importati, occorre assicurarsi che il prodotto sia accompagnato dalla DoC.  

In caso di richiesta, la Dichiarazione di conformità deve essere messa a disposizione delle autorità di sorveglia del mercato. Se un prodotto rientra nell'ambito di applicazione delle direttive sopra elencate, il prodotto deve essere accompagnato dalla Dichiarazione di conformità. La DoC può essere caricata in modo volontario all'interno del registro EPRL nella parte relativa alla conformità.

Il fornitore/importatore deve conservare una copia Dichiarazione di conformità per 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato.   

Ulteriori informazioni

Dichiarazione di identità (DoI) 

La Dichiarazione di Identità (DoI) è utilizzata per dimostrare che i modelli di prodotto dello stesso produttore o di produttori diversi sono equivalenti e possono condividere la stessa documentazione tecnica. 

In sostanza, i modelli di prodotto hanno gli stessi valori per tutti i parametri da dichiarare ai fini della normativa sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica.

La DoI consente di ridurre la quantità di documentazione tecnica (rapporti di prova, elenco dei componenti, ecc.) che deve essere preparata e fornita alle autorità di controllo.

Di solito la DoI è utilizzata per collegare: 

  • Prodotti identici, con modelli o marchi diversi, appartenenti alla stessa azienda
  • Varianti o tipi di modelli, indipendentemente dal fatto che appartengano alla stessa marca o a un produttore diverso, in cui le differenze tecniche non influiscono sulla valutazione della conformità
  • Vari modelli, indipendentemente dal fatto che appartengano alla stessa marca o a un produttore diverso, che sono coperti dalla stessa documentazione tecnica integrata da prove, calcoli o altre prove tecniche supplementari.

La Dichiarazione di identità (DoI) è obbligatoria in questi casi: 

  • se crea un collegamento tra due modelli di due produttori diversi, consentendo loro di dichiarare che i due modelli sono tecnicamente identici
  • quando crea un collegamento tra due modelli di produttori diversi e le informazioni tecniche relative a uno dei modelli sono ottenute con calcoli basati sulle informazioni dell'altro prodotto.

Trattamento dei modelli equivalenti

Per "modello equivalente" s'intende un modello che presenta le stesse specifiche tecniche rilevanti per l'etichetta energetica e la stessa scheda informativa di prodotto di un altro modello, ma che viene immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fornitore con un identificativo del modello diverso.

  • Se i prodotti sono equivalenti devono avere lo stesso identificativo del modello, un'unica registrazione nel database EPREL e la stessa etichetta energetica. Un esempio sono i modelli con colori diversi o aspetti di design simili, aspetti estetici, configurazioni di imballaggio diverse e prodotti tecnicamente identici venduti dallo stesso fornitore con marchi diversi. 
  • I modelli equivalenti, se già immessi sul mercato Ue, compresi gli identificatori del modello, devono essere indicati: 
    • nella documentazione tecnica
    • nel registro EPREL (sezione per la conformità dei modelli, vedere anche le informazioni specifiche su EPREL)
    •   Il database EPREL genererà la stessa etichetta energetica e lo stesso scheda informativa del prodotto per tutti i modelli equivalenti.   
  • Qualora le autorità di vigilanza del mercato richiedano azioni correttive per un modello di prodotto, dovranno essere applicate anche a tutti i modelli equivalenti (fanno eccezione i modelli per i quali il fornitore può dimostrare la conformità). 
  • Se il primo campione di un modello di prodotto non supera il test durante i controlli delle autorità competenti (ci sono eccezioni a questa regola per alcuni gruppi di prodotti), successivamente devono essere controllati altri tre modelli dello stesso tipo, che possono essere presi da modelli equivalenti.