Chi è responsabile?    

È responsabilità del fornitore preparare la documentazione tecnica necessaria prima di immettere un prodotto sul mercato. Dopo tale immissione o dopo la messa in servizio di un prodotto, la documentazione tecnica deve essere disponibile per eventuali ispezioni da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per un periodo di 10 anni (nel caso di progettazione ecocompatibile) e per un periodo di cinque anni (etichettatura energetica).

Per i prodotti importati, l'importatore (o il rappresentante autorizzato del produttore) deve assicurarsi che quest'ultimo fornisca la documentazione necessaria per ottemperare agli obblighi di legge. Se la documentazione non è disponibile o risulta incompleta, il prodotto non può essere immesso sul mercato.

Quando deve essere consegnata?

Su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato (MSA), il fornitore deve consegnare la documentazione tecnica entro 10 giorni. 

Cosa deve contenere?

Per determinare il contenuto del fascicolo relativo alla documentazione tecnica, è necessario esaminare le specifiche del prodotto determinate dalla normativa sulla progettazione ecocompatibile e da quella sull'etichettatura energetica.

Ecco un elenco dei principali elementi obbligatori ai fini della documentazione tecnica di un prodotto. Non si tratta di un elenco esaustivo, in quanto ogni normativa specifica di prodotto può richiedere ulteriori contenuti. 

  • Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato
  • Descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato
  • Identificazione del prodotto (per esempio il numero di serie)
  • Nome e indirizzo degli impianti coinvolti nella progettazione e fabbricazione del prodotto
  • Nome e indirizzo di qualsiasi organismo notificato coinvolto nella valutazione di conformità del prodotto
  • La dichiarazione di conformità (DoC) include: 
    • una dichiarazione delle normative pertinenti alle quali il prodotto è conforme 
    • l'identificazione delle norme tecniche a cui si dichiara di essere conformi
    • un elenco delle norme armonizzate e/o di altre specifiche tecniche pertinenti i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, applicate in tutto o in parte, unita alla descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali previsti dalla normativa di riferimento, qualora tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate.
  • Rapporti di prova: devono essere disponibili tutti i report dei test di prova alla base della valutazione di conformità del prodotto. In casi specifici previsti dalla normativa, è possibile che alcune valutazioni siano effettuate da un laboratorio accreditato. 
  • Risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati
  • Spiegazione delle parti e della struttura del prodotto:
    • disegni concettuali di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti
    • descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di tali disegni e schemi e per il funzionamento del prodotto
    • elenco di modelli equivalenti (prodotti le cui informazioni si fondano sulla stessa base di partenza).

Cos'è la documentazione tecnica?

La documentazione tecnica (fascicolo) è una parte specifica obbligatoria della documentazione del prodotto, definita e disciplinata dalla legislazione quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichetta energetica e integrata nei regolamenti relativi a ciascun prodotto.

Generalmente nella normativa relativa all'etichettatura energetica si parla di “documentazione tecnica” mentre in quella relativa alla progettazione ecocompatibile di “fascicolo di documentazione tecnica”. 

Quadro generale

Documentazione tecnica

Come verificare la conformità?

L'articolo 4 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile indica che i fornitori sono tenuti a verificare la conformità di un prodotto. Posso esserci differenti opzioni tra cui scegliere: una specifica dei diversi moduli è contenuta nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.