Panoramica dei requisiti di base
Regolamento Etichettatura energetica
I regolamenti sull'Etichettatura energetica prevedono obblighi specifici per fornitori, rivenditori o installatori, che possono agire anche come rivenditori ai sensi del provvedimento. Attualmente sono in vigore regolamenti sull'Etichettatura energetica per 16 gruppi di prodotti.
Il regolamento sull'Etichetta energetica (UE) 2017/1369 e i relativi regolamenti sui prodotti specificano le informazioni ambientali sui prodotti che devono essere fornite dai fornitori:
- L'etichetta energetica riporta le principali informazioni ambientali di un prodotto secondo uno specifico formato grafico. L'etichetta deve essere apposta sui prodotti per informare i consumatori in fase di acquisto: permette di confrontare rapidamente l'efficienza energetica e delle risorse dei prodotti. In genere, sull'etichetta sono riportati da tre a sei indicatori chiave, tra cui l'efficienza energetica e il consumo di energia del prodotto, oltre ad altri parametri ambientali visualizzati con icone (per esempio, le emissioni acustiche).
- Nella scheda del prodotto/scheda informativa del prodotto sono fornite le informazioni tecniche più dettagliate. Tali informazioni sono generalmente disponibili al pubblico, per esempio tramite download sui siti web di fornitori, rivenditori e installatori.
- La documentazione tecnica sull'etichettatura energetica, che deve essere fornita dai produttori, include specifiche tecniche molto dettagliate ed è accessibile solo alle autorità di sorveglianza del mercato.
- Tutti i prodotti soggetti al regolamento sull'etichettatura energetica devono essere registrati nel database EPREL con tutti i dati riportati sia sull'etichetta che sulla scheda prodotto. Si tratta di informazioni disponibili al pubblico. Nel database EPREL è disponibile anche la documentazione tecnica ma solo per le autorità di sorveglianza del mercato.
Dove trovare informazioni specifiche all'interno del regolamento?
Ecco una panoramica delle principali informazioni e degli argomenti previsti all'interno dei regolamenti europei. Generalmente i regolamenti sull'etichettatura energetica presentano la seguente struttura:
- Introduzione con le informazioni generali: in questa parte non sono trattati gli eventuali obblighi del provvedimento
- Articoli
- Articolo 1 - Definisce il campo di applicazione del regolamento (indicando quali prodotti rientrano nella normativa o quali prodotti non sono tenuti a rispettare i requisiti previsti)
- Articolo 2 - Elenca le definizioni tecniche
- Articolo 3 - Specifica gli obblighi generali dei fornitori
- Articolo 4 - Specifica gli obblighi generali dei rivenditori
- Articolo 5 - Indica i metodi di calcolo da utilizzare per le dichiarazioni di prodotto (maggiori approfondimenti sono specificati nell'allegato)
- Articolo 6 - Si riferisce ai controlli di conformità da parte delle autorità preposte (maggiori approfondimenti sono specificati nell'allegato)
- Articolo 7 - Indica il termine temporale per la revisione del regolamento con i relativi argomenti da considerare
- Altri articoli possono contenere informazioni aggiuntive (per esempio, la modifica di normative precedenti, la definizione di misure per il periodo di transizione tra una normativa e l'altra, gli obblighi che devono essere rispettati relativi a un regolamento precedente)
- L'ultimo articolo specifica la data di entrata in vigore del regolamento.
- Allegati
- Allegato I - Elenca definizioni e informazioni aggiuntive
- Allegato II - Definisce le classi di efficienza o prestazione rispetto ai parametri indicati sull'etichetta (per esempio l'efficienza energetica o acustica)
- Allegato III - Specifica il design e il contenuto dell'etichetta energetica
- Allegato IV - Approfondisce la modalità di misurazione e calcolo dei parametri richiesti
- Allegato V - Specifica il contenuto della scheda informativa di prodotto (PIS)
- Allegato VI - Specifica il contenuto della documentazione tecnica di etichettatura
- Allegato VII - Indica gli obblighi dei rivenditori nella pubblicità e nella vendita a distanza
- Allegato VIII - Indica gli obblighi dei rivenditori nei negozi online
- Allegato IX - Specifica le attività di controllo della conformità da parte delle autorità preposte.