Panoramica dei requisiti di base

Regolamento Etichettatura energetica

I regolamenti sull'Etichettatura energetica prevedono obblighi specifici per fornitori, rivenditori o installatori, che possono agire anche come rivenditori ai sensi del provvedimento. Attualmente sono in vigore regolamenti sull'Etichettatura energetica per 16 gruppi di prodotti. 

Il regolamento sull'Etichetta energetica (UE) 2017/1369 e i relativi regolamenti sui prodotti specificano le informazioni ambientali sui prodotti che devono essere fornite dai fornitori: 

  • L'etichetta energetica riporta le principali informazioni ambientali di un prodotto secondo uno specifico formato grafico. L'etichetta deve essere apposta sui prodotti per informare i consumatori in fase di acquisto: permette di confrontare rapidamente l'efficienza energetica e delle risorse dei prodotti. In genere, sull'etichetta sono riportati da tre a sei indicatori chiave, tra cui l'efficienza energetica e il consumo di energia del prodotto, oltre ad altri parametri ambientali visualizzati con icone (per esempio, le emissioni acustiche). 
  • Nella scheda del prodotto/scheda informativa del prodotto sono fornite le informazioni tecniche più dettagliate. Tali informazioni sono generalmente disponibili al pubblico, per esempio tramite download sui siti web di fornitori, rivenditori e installatori.
  • La documentazione tecnica sull'etichettatura energetica, che deve essere fornita dai produttori, include specifiche tecniche molto dettagliate ed è accessibile solo alle autorità di sorveglianza del mercato.
  • Tutti i prodotti soggetti al regolamento sull'etichettatura energetica devono essere registrati nel database EPREL con tutti i dati riportati sia sull'etichetta che sulla scheda prodotto. Si tratta di informazioni disponibili al pubblico. Nel database EPREL è disponibile anche la documentazione tecnica ma solo per le autorità di sorveglianza del mercato. 
     

Dove trovare informazioni specifiche all'interno del regolamento?    

Ecco una panoramica delle principali informazioni e degli argomenti previsti all'interno dei regolamenti europei. Generalmente i regolamenti sull'etichettatura energetica presentano la seguente struttura:

  • Introduzione con le informazioni generali: in questa parte non sono trattati gli eventuali obblighi del provvedimento
  • Articoli
    • Articolo 1 - Definisce il campo di applicazione del regolamento (indicando quali prodotti rientrano nella normativa o quali prodotti non sono tenuti a rispettare i requisiti previsti)
    • Articolo 2 - Elenca le definizioni tecniche 
    • Articolo 3 - Specifica gli obblighi generali dei fornitori
    • Articolo 4 - Specifica gli obblighi generali dei rivenditori
    • Articolo 5 - Indica i metodi di calcolo da utilizzare per le dichiarazioni di prodotto (maggiori approfondimenti sono specificati nell'allegato)
    • Articolo 6 - Si riferisce ai controlli di conformità da parte delle autorità preposte (maggiori approfondimenti sono specificati nell'allegato)
    • Articolo 7 - Indica il termine temporale per la revisione del regolamento con i relativi argomenti da considerare 
    • Altri articoli possono contenere informazioni aggiuntive (per esempio, la modifica di normative precedenti, la definizione di misure per il periodo di transizione tra una normativa e l'altra, gli obblighi che devono essere rispettati relativi a un regolamento precedente)
    • L'ultimo articolo specifica la data di entrata in vigore del regolamento.
       
  • Allegati
    • Allegato I - Elenca definizioni e informazioni aggiuntive 
    • Allegato II - Definisce le classi di efficienza o prestazione rispetto ai parametri indicati sull'etichetta (per esempio l'efficienza energetica o acustica) 
    • Allegato III -  Specifica il design e il contenuto dell'etichetta energetica 
    • Allegato IV - Approfondisce la modalità di misurazione e calcolo dei parametri richiesti
    • Allegato V  - Specifica il contenuto della scheda informativa di prodotto (PIS) 
    • Allegato VI  - Specifica il contenuto della documentazione tecnica di etichettatura
    • Allegato VII - Indica gli obblighi dei rivenditori nella pubblicità e nella vendita a distanza
    • Allegato VIII - Indica gli obblighi dei rivenditori nei negozi online
    • Allegato IX  - Specifica le attività di controllo della conformità da parte delle autorità preposte.